Grasselli11. PREMESSA
Il tema di cui debbo trattare sinteticamente, nei tempi limitati a mia disposizione, riguarda il principio di sussidiarietà, un principio fondamentale della Dottrina sociale della Chiesa, che opera per assicurare alla persona libertà, autonomia, responsabilità, dignità, e che si collega armonicamente con gli altri principi base della stessa. Un principio concretamente di grande rilievo, difficile da attuare, e che può concorrere al miglioramento della vita economica, sociale e politica nel nostro Paese. Ciò nonostante, mi sembra che ancor oggi tale principio non figuri (soprattutto nella sua accezione “orizzontale”, che ricorderemo tra poco) tra i concetti di uso corrente da parte dei cittadini in genere, e neppure dei gruppi dirigenti (di quelli che hanno responsabilità di governo, o di coordinamento, o di informazione, o di formazione).
Se inoltre pensiamo al principio di sussidiarietà nella sua specificità di valorizzazione dei corpi intermedi, è proprio la cittadinanza dei corpi intermedi che “sembra essere scomparsa dal dibattito pubblico, che è tornato ad essere appiattito in una relazione diretta ‘politico-singolo cittadino’. E si ripropone con forza l’idea che la buona politica sia quella in grado di valorizzare e promuovere la capacità di auto-organizzazione della società, di riconoscere l’associazionismo, il volontariato, i comitati di quartiere, le esperienze di auto-mutuo aiuto partendo appunto dall’azione sociale, non dal progetto politico [1].
Mi è stato assegnato il compito di inquadrare questo principio nella Dottrina Sociale e di considerare gli aspetti che ne sottolineano l’attualità. Ed è l’occasione per ripercorrere un progetto sull’uomo, e sulla sua realizzazione, individuale e societaria, che oggi sembra non facile riproporre.

 

2. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA
Gli studiosi mostrano il lungo cammino del principio di sussidiarietà nella storia del pensiero: da Aristotele a Tommaso d’Aquino ad Althusio, passando per John Stuart Mill, Proudon ed altri. Il principio diviene quindi componente basilare della Dottrina sociale della Chiesa verso la fine dell’800.   Ciò si deve attribuire a Leone XIII, ed alla sua celebre Enciclica Rerum Novarum, anche se il termine non vi compare. Questo principio trova sviluppi significativi nel pensiero della Chiesa cattolica.[2]
La Rerum Novarum, di cui voi già conoscete i contenuti e l’importanza è la prima grande, storica, enciclica sociale della Chiesa cattolica, promulgata il 15 maggio 1891, in un momento in cui il sistema economico capitalistico appare consolidato e diffuso. In questa enciclica, definita (da PioXI) la “magna charta” dell’ordine sociale cristiano, Leone XIII affronta la questione sociale, indicandone il vero rimedio nella collaborazione di classe. Essa contiene numerosi e importanti riferimenti, se pur non espliciti, al principio di sussidiarietà.
Riflettendo sulla Rerum Novarum gli studiosi mettono in luce l’anteriorità della persona rispetto allo Stato e alla stessa società civile, persona che risulta titolare di diritti inalienabili, tra cui il diritto alla proprietà privata, che però va esercitata considerando i beni posseduti non come propri, ma come comuni, in modo che “facilmente li comunichi alla altrui necessità” (RN,19).
La proprietà privata riveste un’importanza particolare nei confronti della famiglia: “la famiglia, ovvero la società domestica, è società piccola, ma vera, e anteriore ad ogni civile società; perciò con diritti e doveri indipendenti dallo Stato” (RN,9).
Come osserva Donati, lo Stato ha la funzione di tutelare i diritti e i doveri ‘naturali’ della persona, della famiglia e delle formazioni sociali intermedie… (deve intervenire) per rimediare a gravi insufficienze che una singola componente del corpo sociale non può affrontare da sola.
Lo Stato deve inoltre intervenire a sostegno della collaborazione tra le classi sociali, e a questo fine può essere lecita e opportuna l’appartenenza dei lavoratori ad associazioni sindacali (RN,34,37,38). Sulla base di questi rilievi si fa notare la collocazione centrale del principio di sussidiarietà nella RN, a protezione del diritto naturale delle persone e delle loro formazioni sociali, in primo luogo della famiglia.[3]
Il principio di sussidiarietà viene ripreso ampiamente nella Quadragesimo anno, promulgata da Pio XI il 15 maggio 1931, in un momento storico in cui con la Grande Crisi del 1929 si apre il dibattito sulla crisi del capitalismo, e sull’opportunità di un governo pubblico della crisi sotto il profilo macroeconomico.
L’Enciclica si incentra sul tema della giustizia sociale, collegata ad un’idea di equità distributiva. Al n.80 delinea in modo netto, categorico, i confini dell’intervento pubblico: “come non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle o assorbirle”.
Nella Pacem in Terris, promulgata l’11 aprile 1963, circa due anni dopo la Mater et Magistra, Giovanni XXIII compie una ripresa ed estensione del principio di sussidiarietà alle relazioni internazionali fra comunità politiche (n.74) (anche se non vi sono evidenze di applicazione del principio internazionale di sussidiarietà).   In generale, nella visione organicistica della Chiesa, “ciascuna istituzione svolge una funzione sussidiaria rispetto all’organismo inferiore: svolge solo quei compiti che l’organismo inferiore non è in grado di assolvere, e tende a potenziare la sua capacità di autogoverno” [4].
Nella Laborem Exercens, promulgata da Giovanni Paolo II il 14 settembre 1981, il Pontefice rimarca la centralità nella questione sociale del lavoro umano, dell’ “uomo del lavoro”, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Al n.18 della Laborem Exercens il principio di sussidiarietà viene applicato ai contratti di lavoro ed alla regolazione del lavoro a livello internazionale.
Nella Centesimus Annus, promulgata il primo maggio del 1991 (per commemorare il centenario della Rerum Novarum), Giovanni Paolo II, che annette una grande rilevanza al principio di sussidiarietà, riafferma la necessità di esercitare congiuntamente il principio di solidarietà e quello di sussidiarietà, e pone in evidenza gli effetti negativi dell’assenza di sussidiarietà (n.48): “disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”.
Nella Deus Caritas est Benedetto XVI auspica che lo Stato riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto.
L’Enciclica Caritas in Veritate, promulgata da Benedetto XVI il 29 giugno 2009, nel pieno della prima grande crisi dell’economia globale, affronta la questione nodale dei principi ispiratori dell’attività economica. “Per promuovere lo sviluppo autentico dell’uomo, che riguarda la totalità della persona, in ogni sua dimensione, occorrono una libera e solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti, e una visione trascendente della persona” (n.11).
“Per uno sviluppo autenticamente umano, […] pure all’interno della normale attività economica possono essere operanti il principio di gratuità e la logica del dono” (nn.34-36).
“Criterio guida per la collaborazione fraterna di credenti e non credenti è il principio di sussidiarietà, che favorisce libertà e partecipazione in quanto assunzione di responsabilità “strettissima connessione tra responsabilità e sussidiarietà[...] Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il principio di solidarietà e viceversa: se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel particolarismo sociale, è altrettanto vero che la solidarietà senza sussidiarietà scade nell’assistenzialismo che umilia il portatore di bisogno” (nn.57-8).
Nella Evangelii Gaudium (2013), in cui Papa Francesco propone linee fondamentali per “incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e di dinamismo” (n.17), troviamo il principio di sussidiarietà ricordato nella sezione IV del Cap.4, dedicato alla dimensione sociale dell’evangelizzazione. Lo Stato può curare e promuovere il Bene Comune della società sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà (n.240).
Pienamente in questa linea si inseriscono gli interventi della CEI. Da anni, a partire da documenti molto noti come “Democrazia economica, sviluppo e bene comune” (1994) o come “Stato sociale ed educazione alla socialità”(1995), gli interventi della CEI hanno ribadito l’importanza del principio di sussidiarietà, a tutela dell’iniziativa e della responsabilità dei gruppi sociali intermedi, e il compito delle istituzioni di intervenire a sostegno dei soggetti sociali, per metterli in grado di sviluppare la loro iniziativa.

3. ACCENNI ALL’INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA
Mi sembra opportuno accennare alla collocazione giuridica del principio di sussidiarietà nella legislazione italiana ed europea, e ad alcune principali implicazioni dello stesso.
Il tema della sussidiarietà è di grande attualità: riguarda una modifica introdotta nella nostra Costituzione (artt.118 e 119 del TitoloV), e si intreccia strettamente con il dibattito sul federalismo, in specie sui rapporti tra livelli di governo.
Ma vediamo dunque il dettato costituzionale. Mi riferisco specificamente a quanto contenuto (in linea con i Principi fondamentali, e con le disposizioni della Parte prima) nel primo e nell’ultimo comma dell’art.118, modificato nell’ottobre 2001: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. […] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
La sussidiarietà si è sviluppata inoltre nell’Unione Europea come principio costituzionale fondamentale. Nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957) l’art.5 specifica operativamente che, “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se, e nella misura in cui, gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, e possono dunque […] essere realizzati meglio a livello comunitario”. Dopo essere entrato negli anni Settanta ed Ottanta nei documenti ufficiali della Comunità europea, il principio trova collocazione giuridica centrale nel 1991 con il Trattato di Maastricht. L’art.1 prevede che nell’Unione le decisioni siano prese “il più vicino possibile al cittadino”; l’art.2 afferma chiaramente che gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti “nel rispetto del principio di sussidiarietà” [5].
Dalle indicazioni riportate discende subito che uno dei presupposti base del principio di sussidiarietà è quello per cui “ogni politica venga affrontata dal livello istituzionale o dall’organizzazione più vicina ai soggetti interessati da quella politica o dal problema da affrontare”.[6]
Da ciò discende la collocazione dello Stato nei confronti del principio di sussidiarietà: “l’associazione “superiore” non può arrogarsi compiti che possono essere svolti efficacemente da un gruppo più vicino alla singola persona (dimensione “negativa” della sussidiarietà) […] ma qualora le forme “inferiori” di organizzazione non riescano a raggiungere i propri obiettivi da sole, è giustificato che lo Stato non solo possa ma (abbia un diritto ad) debba intervenire per favorire il bene comune (dimensione “positiva” della sussidiarietà). Questo è l’aiuto, il “subsidium” che la comunità politica deve fornire ai cittadini, per metterli in grado di esercitare meglio le proprie funzioni, e di contribuire così al bene comune di tutti”.[7]
Una distinzione di fondo è quella tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. Gli studiosi riferiscono la sussidiarietà verticale alla “divisione delle competenze e dei poteri tra i diversi livelli istituzionali di governo e di amministrazione (da quelli sovranazionali a quelli comunali)” nell’ipotesi di un’attività di cooperazione tra i vari livelli di governo. Nella sussidiarietà orizzontale si suppone che l’attività di cooperazione riguardi “i rapporti tra il sotto sistema politico-istituzionale e l’autonoma e originaria soggettività dei cittadini singoli e associati, titolari di diritti che preesistono allo Stato (variamente inteso) e che lo Stato deve auto-vincolarsi a rispettare e promuovere”.
Nel seguito di questa relazione, mi occuperò soprattutto della sussidiarietà orizzontale.
Sottolineo subito che la sussidiarietà si collega strettamente alla promozione della libertà e della autonomia della persona. Come è stato rimarcato, il principio di sussidiarietà implica il riconoscimento della “autonomia” della persona umana […] della sua capacità di essere “libera”[…]   e quindi irriducibile a qualsiasi assorbimento nel potere statuale […] recuperando una dimensione di sovranità individuale che non può essere assorbita, ma piuttosto aiutata, dall’istituzione pubblica” [8]. Una libertà che non si limita all’accezione (negativa) di contenimento di interferenze esterne, ma si estende (in positivo) alla libertà di azione per la propria crescita.  

3.1.Sussidiarietà, solidarietà, partecipazione
Alla luce delle indicazioni proposte, un breve cenno agli sviluppi del principio di solidarietà esposti nell’organico Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, ad opera del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004). Vi si afferma che il fine di tale principio è che le organizzazioni sociali superiori aiutino le singole persone e le famiglie e le società intermedie    (o corpi intermedi, cioè “espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico”, che sono formate spontaneamente dalle persone e che “rendono loro possibile un’effettiva crescita sociale) a sviluppare i loro compiti (n.187). L’ipotesi sottostante è che ogni persona, famiglia e corpo intermedio abbia qualcosa di originale da offrire alla comunità (socialità concepita come ricchezza), e che la sussidiarietà possa così promuovere lo spirito di libertà e di iniziativa (essenziali per una società della conoscenza), e così riconoscere l’iniziativa privata, anche economica, e la sua funzione pubblica.
L’attuazione del principio di sussidiarietà contribuisce, continua il Compendio, a promuovere: “--il rispetto e la promozione effettiva del primato della persona e della famiglia; --la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni intermedie, --l’incoraggiamento all’iniziativa privata […] a servizio del bene comune, --l’articolazione pluralistica della società, --la salvaguardia dei diritti umani e delle minoranze, --il decentramento burocratico ed amministrativo, --l’equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata, con il riconoscimento della funzione sociale del privato, --la responsabilizzazione del cittadino nel suo essere parte attiva della realtà politica e sociale del paese…(n.187).
Osservo l’estrema attualità e importanza di tutti questi punti, veramente decisivi per dare una svolta nel cammino delle nostre società, a beneficio della persona e del Bene Comune.
Conseguenza della sussidiarietà –prosegue il Compendio- è la partecipazione (“che si esprime in una serie di attività mediante cui il cittadino, come singolo o in associazione con altri, direttamente o a mezzo di propri rappresentanti, contribuisce ) alla vita culturale, economica, sociale e politica della comunità civile cui appartiene. La partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente da parte di tutti, in modo responsabile ed in vista del bene comune. Essa non può essere delimitata o ristretta a qualche contenuto particolare della vita sociale… e la partecipazione alla vita comunitaria non è solo una delle maggiori aspirazioni del cittadino… ma anche) uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti democratici…” (nn.189-190).
E Giovanni Paolo II ha sottolineato questo punto con il consueto vigore: l’educazione del popolo a riconoscere l’importanza del principio di sussidiarietà è condizione necessaria per la sopravvivenza di una società autenticamente democratica.

4.IMPLICAZIONI PER IL RAPPORTO TRA STATO E CITTADINI

4.1.La promozione della libertà della persona
Coerentemente con questa premessa, può assumersi che la sussidiarietà abbia per presupposto di fondo la libertà della persona per la sua propria realizzazione, nella dimensione sociale ed istituzionale, quella libertà che la crisi, nelle sue molteplici dimensioni, ci sta strappando pezzo a pezzo. Una “libertà capace di rapporto, inteso cioè non solo come indipendenza e capacità di scelta, ma anche come desiderio di bene e di relazioni vissute come bene”.
Con la sussidiarietà costituzionale si pone fine al monopolio statale nella definizione e nell’attuazione dell’interesse generale. Il modello di governance introdotto dalla riforma del Titolo V si distingue per la collaborazione di soggetti istituzionali e soggetti civili nel governo della cosa pubblica. Ciò corrisponde ad una redistribuzione di poteri e risorse tra Stato e cittadini a vantaggio dei secondi (e giustifica l’atteggiamento diffidente verso la sussidiarietà di partiti e sindacati, detentori tradizionali del monopolio della rappresentanza).
Come è stato osservato, la sussidiarietà non va intesa come “totale dismissione delle politiche pubbliche, ma come presenza responsabile e competente della società organizzata, con una capacità di governo delle amministrazioni pubbliche ancor più efficace del passato” 
Gli studiosi fanno notare la “paradossalità” del principio di sussidiarietà: esso “limita lo Stato, e tuttavia lo autorizza e lo giustifica. Ne limita l’intervento, e tuttavia lo richiede”. Ciò pone la sussidiarietà in posizione centrale “nel quadro della ricerca di metodi di soluzione delle tensioni, e del bilanciamento degli interessi … .

4.2.Deficit di democrazia e azione sussidiaria
Dopo queste indicazioni di base sul principio di sussidiarietà, è sempre la DSC a ricordarci condizioni e difficoltà dell’esercizio della sussidiarietà.  E’ stato osservato che i cittadini, per sprigionare le loro capacità di autonoma iniziativa devono vivere ed operare in un ambiente che non ne schiacci le potenzialità, che ne solleciti le energie, che non scoraggi il confronto democratico, che garantisca le condizioni di una sopravvivenza decorosa, che non calpesti il desiderio di efficienza, rispetto ed equità.
Purtroppo è ben noto e in piena evidenza il deficit di democraticità che si accompagna alla globalizzazione. Come scrive Robert Reich, il supercapitalismo uccide la democrazia. Si consideri un aspetto oggi all’attenzione di tutti, e rappresentato dalla possibilità della ricchezza di sottrarsi al vincolo territoriale, col risultato che la pressione fiscale nazionale, acuita dalle esigenze di risanamento finanziario imposte dalla crisi, si scarica sui fattori produttivi meno mobili, e soprattutto sui redditi medio-bassi. Il modello tradizionale di welfare state -osserva Antonini- “rischia oggi di schiacciare, con il suo peso fiscale, proprio quelle classi più deboli che avrebbe dovuto tutelare”.
Possiamo integrare questa specifica notazione di Reich ricordando le criticità che oggi manifesta la democrazia rappresentativa, anche per gli attacchi ad essa rivolti dai movimenti populisti.

4.3.Pubblica amministrazione e sussidiarietà
Come afferma la Dottrina Sociale della Chiesa, il rispetto del principio di sussidiarietà deve spingere le autorità pubbliche a ricercare condizioni favorevoli allo sviluppo delle capacità d’iniziativa individuali, dell’autonomia e delle responsabilità personali dei cittadini.
Se si pensa alla presenza diffusa di senso civico, ad un’attenzione marcata verso situazioni e problemi delle persone intorno a noi, alla determinazione e alla capacità di impegnarsi per i beni comuni (e per il bene comune) si può parlare di “capitale sociale”, che influisce sullo sviluppo suddetto, e la cui crescita e diffusione può essere appunto compito dei policy makers.
Lo Stato può comunque provvedere ad attuare una politica economica che favorisca la partecipazione di tutti i suoi cittadini alle attività produttive, però astenendosi da ogni intervento che possa costituire un condizionamento indebito delle forze imprenditoriali (Compendio DSC, 354).
Qualora poi l’iniziativa dei cittadini generi iniziative sociali in linea con l’attuazione di interessi generali, spetterà alle pubbliche istituzioni l’ulteriore compito di sostenerle e valorizzarle.
A questa visione del principio di sussidiarietà imperniata su un comparto pubblico aperto e sensibile si contrappone quella più “privatistica”, che enfatizza la limitazione neoliberista dei compiti del governo e l’ampliamento degli interventi privati nella produzione di beni e servizi per la convivenza e riproduzione sociale. Il dibattito in cui esse sono calate risulta spesso fondato su delegittimazioni pregiudiziali; entrambe sono tuttora in forte contrapposizione. E’ perciò importante, come viene suggerito, rinunciare a queste, cercare di accertare le buone ragioni di ciascun punto di vista, procedendo a giudizi concreti, caso per caso, e individuando gli eventuali contributi di entrambi alla attuazione di interessi generali, quali la compresenza di profit e non profit, la capacità di concorrenza del settore non-profit, la riduzione del deficit di bilancio, la mobilitazione della capacità di auto-aiuto, la tutela e promozione delle aziende non profit.

4.4. Principio di sussidiarietà e sua applicazione normativa
In effetti l’applicazione del principio di sussidiarietà, inserito in molteplici statuti regionali, ha incontrato numerose difficoltà, e non si è tradotto in un’applicazione estesa ed efficace dello stesso.
Ovvero, come è stato notato, “l’effettiva valorizzazione della sussidiarietà orizzontale negli ordinamenti regionali non appare all’altezza delle sue potenzialità”. Per rendere ragione di ciò, si fa notare come ambiti di competenza legislativa che l’art.117 assegna alle Regioni, e che risultano adatti all’applicazione della sussidiarietà orizzontale, come assistenza, istruzione, tutela della salute, siano tutte materie che vedono una “pluralità di titoli di intervento legislativo da parte di soggetti diversi … con probabile contrazione degli spazi di normazione autonoma (autonomia funzionale), o delle scelte di auto-regolazione della comunità degli interessati. Si osserva inoltre come, “nella sensibilità politica -ed anche giuridica- dominante, pubblicità e territorialità di un interesse appaiano compenetrati e fusi tra loro … [per cui] la conseguente politicità degli interessi pubblici-territoriali affida al sistema dei soggetti della rappresentanza politica la sede idonea di apprezzamento e comparazione del complesso degli interessi di tale natura … e quindi il ruolo di protagonista nella cura di tali interessi … In tal modo, la sussidiarietà verticale riempirà il quadro della dimensione pubblica, limitando (nella migliore delle ipotesi) agli enti pubblici territoriali più vicini agli interessati la cura degli interessi di questi, e ricacciando la dimensione della sussidiarietà orizzontale … in uno spazio marginale e di incerta definizione” [9]. Si segnala comunque l’effetto positivo che può provenire alla scelta di sussidiarietà orizzontale da parte di indicazioni che provengano da scienze sociali diverse da quelle giuridiche, ad es. in tema di vantaggiosità economica della scelta sussidiaria.
In linea con la sostanza dei rilievi precedenti, alcuni portano l’attenzione sulla formulazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che tende a limitare l’autonomia riconosciuta alla capacità di iniziativa dei privati, a favore del mantenimento di un’influenza prevalente della componente pubblica [10].
La letteratura sull’argomento mostra come, all’interno della nozione di sussidiarietà orizzontale, possono rinvenirsi due componenti fondamentali: una componente negativa, di matrice liberale, orientata ad esigere l’astensione del potere pubblico dall’intervenire nelle situazioni in cui individui e società possano provvedere autonomamente ai propri bisogni, e una componente positiva, attribuibile alla dottrina cattolica, che configura un dovere di intervento della componente pubblica, qualora individui e forze sociali non riescano a soddisfare in modo diretto le loro esigenze.
“La nozione di sussidiarietà orizzontale accolta nel nostro ordinamento risulta incentrata sull’idea della necessaria collaborazione tra poteri pubblici e soggetti privati, in vista del perseguimento dell’ “interesse generale” … ‘secondo un rapporto giuridico di integrazione fra pubblico e privato’ … e viene legittimata un’alleanza, in vista dell’interesse generale, fra amministratori e amministrati …     Il concetto del ‘favorire’ presuppone il riconoscimento di un ruolo ancora centrale e necessario dell’autorità pubblica, sebbene non più esclusivo ed imperativo”[11]La L.R. Umbria n.16 del 4/12/06 disciplina appunto i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Enti locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.   Secondo l’art.1, l’attuazione del principio di sussidiarietà è rivolta a valorizzare l’iniziativa dei cittadini attivi e solidali per la promozione della persona e lo sviluppo solidale della comunità . L’accento è posto sulla dimensione collaborativa ed integrazionista del principio, piuttosto che sulla necessità di assicurare l’autonoma iniziativa dei privati dal rischio di ingerenza del pubblico… Mancano indicazioni sull’entità (valori minimi-massimi) degli incentivi economici o finanziari … nonché l’indicazione di strumenti di sostegno alternativi all’incentivazione economico-finanziaria (cessione di spazi, strumentazioni, supporto informativo, burocratico, organizzativo, progettuale). Risulta inoltre esclusiva della Giunta regionale la competenza sulla valutazione e selezione dei progetti meritevoli di sostegno …[12]
Quanto al legislatore regionale, dovrebbe “individuare i settori nel cui ambito è consentito l’esercizio dell’autonoma iniziativa dei privati cittadini, singoli o associati, e la disciplina delle connesse modalità di intervento”.   Si pone inoltre il problema dell’individuazione dei soggetti della società civile legittimati ad esercitare, in collaborazione con i soggetti pubblici, attività di interesse generale … e delle modalità di sostegno di tali attività … [13]

4.5.Sussidiarietà, “nuova alleanza”, cittadinanza attiva
Come già si è ricordato, il principio di sussidiarietà può trovare applicazioni molteplici tra i vari comparti della vita associata. Esso può concorrere all’attuazione di una effettiva libertà di educazione, che investa sulle potenzialità dei singoli. Può consentire prestazioni innovative nel settore delle public utilities. Una combinazione di sussidiarietà, sviluppo, solidarietà, può contribuire molto alla competitività di un Sistema Paese. Può favorire, grazie alla competizione virtuosa tra erogatori diversi, la costruzione di un sistema di welfare più efficiente ed innovativo.
L’attivazione del principio di sussidiarietà trova le sue forme più immediate “laddove i rapporti sociali sono più stretti e i benefici dell’intervento più evidenti: nella cura, ad es., del quartiere in cui si vive, o nella creazione di condizioni adeguate alla crescita ed al pieno sviluppo delle persone” (la comunità come luogo della sussidiarietà) (v.anche p.6 e p.7).  
Tra i fattori che possono favorire un’attivazione siffatta, si comprendono una popolazione sensibile all’interesse comune, mezzi di informazione capaci di dar voce ai fenomeni sociali in corso, assetti normativi semplici e chiari predisposti da amministrazioni lungimiranti. Comitati, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e di promozione sociale, cioè tipologie varie di cittadini in forma associata, costituiscono gli interlocutori più frequenti delle pubbliche amministrazioni.
Più largamente, tra le attività di interesse generale svolte da cittadini attivi possono includersi gli interventi rivolti alla valorizzazione e tutela dei cd “beni comuni”, ed è in collegamento ad essi che, in questi ultimi anni, il tema della sussidiarietà si è imposto all’attenzione pubblica. I beni comuni possono definirsi come “le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona” (schema di disegno di legge delega 2012 della Commissione Rodotà ...   Più semplicemente G.Arena propone di definirli come quei beni il cui aumento aumenta il benessere di tutti, e la cui diminuzione diminuisce il benessere di tutti … Tra i beni comuni (declinazione visibile e plurale del Bene Comune:) possiamo includere: cultura, educazione, ambiente, i trasporti locali, e poi acqua, energia, trasporti, scuola, salute, beni culturali ed ambientali. Essi possono essere oggetto centrale di una svolta da imprimere al modello sociale, permettendo al principio di sussidiarietà di farsi prassi buona, concreta e diffusa … superando la dicotomia pubblico-privato ancora dominante e facendo spazio al ‘terzo pilastro’, all’economia civile, con una coabitazione armoniosa e proficua tra tutti gli attori (cittadini, attori economici, dirigenti politici) … con nuove forme di alleanza e mutualità …[14]
Per i beni comuni si chiede un cambio di paradigma: pensare a questi beni come un nuovo asset per il Paese, a cui applicare strumenti giuridici e finanziari nuovi, su cui costruire forme innovative di gestione economica e imprenditoriale… Occorre scegliere un sistema di gestione del bene in grado di generare insieme valore sociale ed economico, secondo un modello di economia generativa, che introduce un approccio multi-stakeholder nella creazione di valore, per creare valore condiviso (M.Porter) per tutti i portatori di interesse … passando da un modello che estrae valore (economico, ambientale o sociale) da un soggetto, ad un modello in cui si genera nuovo valore, da distribuire equamente tra i portatori suddetti … questi schemi integrano il ruolo dello Stato e quello del privato all’interno di nuove forme di collaborazione (da una privatizzazione temperata ad una socializzazione avanzata) … creando valore economico e valore sociale, favorendo lo sviluppo di un’economia polifonica …, attenta alla sostenibilità ambientale e sociale …
Tutto questo grazie al contributo di molteplici tipologie di imprese, tra cui   --imprese ‘multistakeholder’ che hanno superato il tradizionale approccio di rsi, che intendono integrare la generazione di valore economico con quella di impatto sociale, con inserimento nello Statuto della missione sociale (imprese benefit), --imprese sociali con collaborazione pubblico-privato e profit-non profit (cooperative sociali di natura ibrida), attraverso economia civile e nuovo mutualismo di comunità (“per la cura di beni comuni di contesto”, funzionali al benessere di una determinata comunità: patrimonio culturale minore, reti idriche locali, strutture ospedaliere di territorio) [15].   
Il riferimento alle imprese offre l’occasione per richiamare il principio di sussidiarietà circolare, su cui molto insiste Stefano Zamagni. La vera sussidiarietà , egli afferma, è quella che include la comunità delle imprese (per decidere insieme le priorità degli interventi, per reperire le risorse necessarie, individuare le modalità efficaci di gestione); è cioè la cosiddetta sussidiarietà circolare, che suppone un coordinamento tra enti pubblici, imprese e terzo settore, perché progettino e gestiscano insieme un ampio ventaglio di servizi nell’ambito del welfare inteso in senso ampio (non solo sanità e assistenza, ma anche cultura, e beni comuni). Occorre però mettere a punto un appropriato modello di governance, percorrendo un cammino lungo e pieno di ostacoli, ma, secondo Zamagni, senza alternative, date le criticità dell’attuale modello di sviluppo, e in specie di welfare: basti pensare alla sempre più precaria sostenibilità finanziaria, ed alla burocratizzazione, ostacolo ad innovazione e crescita. Non mancano comunque buone pratiche, da sottoporre a riflessione ed ulteriore sperimentazione: la triangolazione terzo settore-pubblico-privato può fornire le risorse (imprese), garantire l’universalismo (pubblico) e individuare i nuovi bisogni, oltreché garantire l’adeguatezza dei servizi (organizzazioni della società civile).
Altre aree di intervento, secondo appropriate modalità, sono rappresentate dal capitale naturale (suolo, sottosuolo, atmosfera ed acqua), dal patrimonio culturale e paesaggistico (un patrimonio articolato e diffuso, come quello italiano, che, per essere valorizzato, suppone il pieno coinvolgimento dei cittadini, del Terzo Settore, delle Fondazioni, dei singoli professionisti dei beni culturali…), dal sistema di welfare … 
In tema di sanità e assistenza, è da un lato urgente l’esigenza di sostenere le famiglie e contrastare la rinuncia a prestazioni essenziali … dall’altro, occorre rispondere ai bisogni emergenti promuovendo nuovi modelli di servizio tanto nella sanità (gestione personale continua della salute) quanto nell’assistenza ( servizi domiciliari qualificati) … Date le ridotte capacità dei sistemi tradizionali del welfare pubblico, e del welfare complementare, il paradigma di riferimento è semmai quello della sussidiarietà, in cui le istituzioni più vicine alle famiglie e alle imprese sono più capaci di interpretarne i bisogni e proporre le soluzioni più efficienti … sostenendo le imprese e le altre organizzazioni del welfare socio-sanitario nell’impegno a superare frammentazione e limiti della propria tradizionale offerta specialistica …[16] 
L’applicazione del principio di sussidiarietà si caratterizza in maniera significativa grazie all’affermazione e all’espansione di una tipologia di cittadini, qualificati “attivi”, e al profilo di un corrispondente concetto di cittadinanza, cd “attiva”. I cittadini “attivi” si impegnano, singolarmente o in associazione, di intesa e con il sostegno della Pubblica Amministrazione, allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse, consentendo un grado e un modo di attuazione di queste, che senza di loro non sarebbero stati possibili.       La complessità dei problemi da risolvere spinge i cittadini attivi ad applicare tale principio (nel quadro di un nuovo rapporto, di alleanza, tra Pubblica Amministrazione e cittadini), con un orientamento alla tutela dei beni comuni.
In corrispondenza, si è imposta una nuova forma di partecipazione alla vita pubblica, con l’emergere di un assetto di “amministrazione condivisa […] di interazione virtuosa con i cittadini attivi”, al cui proposito si parla di una nuova alleanza, fondata su una convergenza tra politica, amministrazione e cittadini nel perseguimento dell’interesse generale.
E’ stato rilevato come i cittadini attivi, concorrendo al nuovo modello amministrativo possano influire sulla natura stessa della democrazia, attuando una sorta di democrazia amministrativa, fondata sulla sussidiarietà. Lungo queste direzioni essi introducono un valore aggiunto nel sistema sociale, politico ed economico, rafforzando fiducia, coesione sociale e pluralismo di opinioni ed esperienze.
La Dottrina Sociale della Chiesa rimarca come la crescita della vita democratica possa riprendere avvio nel tessuto sociale. Le attività della società civile rappresentano le modalità più adeguate per sviluppare la dimensione sociale della persona. Il ruolo dei cittadini attivi può essere di grande rilievo. E in ogni caso centrale risulta quello di volontariato e cooperazione nell’ambito del privato-sociale, chiamato anche Terzo Settore, per distinguerlo dagli ambiti del Mercato e dello Stato (Compendio DSC, n.419).
In connessione con l’emergere di cittadini attivi, gli studiosi parlano di un passaggio“dalla cittadinanza intesa come “mera ‘appartenenza’ di una persona ad uno Stato”, ad una cittadinanza intesa come “appartenenza ad una comunità, da leggere in termini relazionali […] come partecipazione alla vita della stessa […] per un ampliamento della sfera di libertà della persona […] attraverso lo sviluppo di nuove sfere di diritti e di libertà…”.
Con l’applicazione del principio di sussidiarietà, attraverso autonome iniziative loro proprie, i cittadini, superando i confini dell’insieme dei propri normali doveri, impegnandosi per i problemi di tutti, mostrano di aver compreso come ciò possa essere essenziale anche per rispondere alle proprie esigenze.

4.6.Cittadinanza attiva e Patti di collaborazione tra cittadini attivi ed Enti locali  A regolamentare la collaborazione tra cittadini attivi ed amministrazioni locali (dal Rapporto Labsus 2017) provvedono i Patti di collaborazione stretti tra le due parti, fondati su un preesistente Regolamento dei beni comuni. I Patti fanno emergere la “società responsabile”, ovvero quei gruppi di cittadini che si aggregano per prendersi cura di specifici beni comuni presenti sul loro territorio: verde pubblico, spazi pubblici, scuole, beni culturali e simili … Intorno ai Patti si costruisce anche la “società della cura”, praticata sia nello spazio privato che in quello pubblico, a favore delle persone in difficoltà e dei beni comuni …[17] 
A partire dalla presentazione del primo Regolamento, sono stati stipulati in Italia oltre 1000 patti, con comuni situati in prevalenza nel Centro Italia, e in particolare in Toscana … Trento e Bologna coprono da sole quasi il 50% dei patti rinvenuti … il 64% dei patti si concentra in Comuni al di sopra dei 20 mila abitanti, con il 31%che interessa i Comuni al di sopra di 50 mila abitanti … le aree di intervento prevalenti al centro dei Patti analizzati sono l’ambiente e il verde urbano (38%), seguite dall’arredo urbano (25%: panchine, piazze, spazi pubblici) … “Altro” (21%) mostra una notevole creatività : percorsi ciclabili per disabili, cura dei beni culturali,percorsi di accessibilità urbana all’organizzazione di manifestazioni culturali … [18] 
A Bologna “si sono congiunti un investimento forte da parte dell’amministrazione in termini di risorse e di scelte organizzative adeguate, e una comunità matura, capace di recepire ed interpretare il senso più autentico della collaborazione … i cittadini coprendo una serie indeterminata di azioni aggiuntive, integrative o ulteriori rispetto ai compiti che l’ente è tenuto a svolgere … con azioni pensate e realizzate direttamente dai cittadini … e quindi più idonee a soddisfare i bisogni dei territori [19] (Rapp. L. 2017, p.13) …  Il progetto con la Fondazione Cariplo “Costruire comunità, liberare energie’ è il progetto biennale con cui Labsus, con il sostegno anche della Fondazione Cariplo, ha potuto sperimentare in Lombardia, tra il 2015 e il 2017, un metodo per rendere strutturale l’amministrazione condivisa … nel secondo anno di progetto, in alcuni Comuni, sono stati condotti da Labsus una serie di ‘laboratori civici’, con incontri tra cittadini, associazioni, Istituzioni, centri di servizio del volontariato … grazie ai quali si è manifestata una dimensione ‘corale’ della cura dei beni comuni.    Si sviluppa in questo modo una sorta di “coscienza collettiva del territorio”, in cui gli aspetti produttivi, sociali e personali si mescolano con altri di tipo culturale … Si evidenziano anche patti o proposte che creano o lasciano aperti spazi per ‘altre’ attività di tipo più spiccatamente ‘produttivo”: l’Hub dell’arte di strada di Varese, il mercato dei prodotti della terra (prima incolta) di Monza, così come altre realtà confluite nei laboratori, sviluppano attività che rappresentano anche una sorte di ‘indotto’ dei beni comuni … indotto che manifesta una stretta connessione tra gli aspetti produttivi, associativi e sociali, di comunità … attività produttive caratterizzate da una bassa intensità di capitali, e invece da un’alta intensità di lavoro, e soprattutto di saperi e conoscenze locali … si tratta di attività che non solo creano comunità, rafforzandone l’identità e le potenzialità, ma che favoriscono un tipo di sviluppo locale ‘endogeno’, fondato sui beni comuni …
“Anche l’Umbria prosegue il suo cammino nell’attuazione dei regolamenti approvati, con il suo intreccio di successi e ambivalenze … Alcuni Comuni stentano ad avviare l’attuazione del Regolamento, per la difficoltà di costruire il seguito organizzativo … altri Comuni invece hanno promosso patti sulle questioni più delicate del loro territorio, e i patti possono diventare strumenti di attuazione del programma politico (come i patti riguardanti i profughi e i richiedenti asilo nel Comune di Terni) … poi ci sono i Comuni con un coinvolgimento spiccato delle persone, in linea con il metodo dell’amministrazione condivisa, che hanno metabolizzato appieno il principio il principio di collaborazione: come a Città della Pieve dove nell’agosto 2017 soggetti di ogni tipo si sono spesi per ristrutturare a tempo record le gradinate della piazza destinata ad ospitare il Palio dei Terzieri … “i patti mettono in moto un sapere ‘coraggioso’ che consente di uscire dalle crisi, investendo affettivamente sull’esistenza … regolamento e patti consentono di ricongiungere emozioni e diritto, dimensioni private e vicende collettive, visioni del mondo e saperi affettivi …[20]

5.BENI COMUNI E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Nelle democrazie liberali occidentali si è sostenuta l’idea che una democrazia è tale se i cittadini partecipano alla vita pubblica. Tuttavia, per lo più, la “vita pubblica” del cittadino medio è stata limitata al momento della scelta elettorale, e il voto è divenuto per molti l’unico strumento di partecipazione. Poi, con la crisi di legittimità dei corpi intermedi (innanzi tutto, i partiti) è venuta meno la centralità del voto, percepito come “esercizio rituale privo di significatività e di efficacia”.
Si manifesta appieno la crisi del sistema rappresentativo. In corrispondenza, gli studiosi propongono alcune cause di ciò:   --la percezione dell’impotenza della politica a rispondere non solo alle crisi economiche, ma anche ai più semplici bisogni delle persone, --la frammentazione delle classi popolari, con l’abbandono dei luoghi tradizionali di aggregazione e mobilitazione (per il declino di partiti e sindacati), e sotto l’attrazione del richiamo populista, --l’incertezza sociale sistemica tipica della società del rischio, e la connessa marginalizzazione della ricerca, percepita come asservita a interessi economici di parte e quindi inaffidabile, --la crisi delle burocrazie pubbliche, con l’avvento del New Public Management, della retorica sullo stato-azienda, --l’accelerazione della crisi delle istituzioni democratiche, --le cause interne al sistema politico (dalla corruzione alla crisi di credibilità degli eletti, dall’assenza di progettualità alla mediatizzazione esasperata della stessa politica) [21] 
In questo contesto, si sviluppano --la promozione top down da parte di alcuni governi di forme di coinvolgimento sociale e politico dei cittadini (forme di e-government, di open government, consultazioni pubbliche, dibattiti pubblici, forme di e-democracy, …) e --una tensione bottom-up , guidata da associazioni, movimenti e singoli cittadini, con la volontà di ‘riprendere il controllo’ politico attraverso attività di impegno civico e forme inedite di partecipazione politica. Nelle logiche della cd innovazione democratica e in specie della e-democracy , rientrano le esperienze di partecipazione democratica attraverso le più disparate piattaforme digitali da quella di Podemos a quella dei 5s [22]Fra civismo e innovazione democratica: la cittadinanza attiva Nonostante la crisi di fiducia e la disaffezione verso la politica, stanno nascendo nuove forme di partecipazione politica, in primo luogo come partecipazione attiva dei cittadini comuni, azione pubblica dei movimenti sociali e della società civile organizzata …

Molti studiosi rifiutano l’idea che stia montando un clima di apatia verso la politica, e preferiscono usare il concetto di ‘democrazia dell’espressione’, che corrisponde alla società che prende la parola, al manifestarsi di un sentimento collettivo, alla formulazione di giudizi sui governanti e le loro azioni, o anche di ‘democrazia del coinvolgimento’, che comprende l’insieme dei mezzi attraverso cui i cittadini si organizzano e si uniscono tra loro per produrre un mondo comune e attivare nuove pratiche di intervento .

Secondo Giovanni Moro, la cittadinanza attiva è una “pratica di cittadinanza che consiste in una molteplicità di forme organizzative e di azioni collettive volte a implementare diritti, curare beni comuni e/o sostenere soggetti in condizione di debolezza, attraverso l’esercizio di poteri e responsabilità nel policy making” … Per tale cittadinanza, Moro osserva --una molteplicità di forme organizzative,     --una molteplicità di motivazioni (senso di giustizia, dimensione di solidarietà, desiderio di cambiamento e di ruolo attivo nei processi sociali, e di esplorare e vivere la propria realtà, spinta al lavoro comune ), --una molteplicità di campi di azione (dall’ambiente alla protezione civile, dall’impegno politico per il welfare a quello educativo, dalle battaglie sociali per i servizi pubblici a quelle consumeriste, ..), --una molteplicità di strumenti e pratiche [azione diretta (ascolto, consulenza, azioni simboliche, monitoraggio e produzione di informazioni), mobilitazione di risorse (raccolta fondi, raccolta di firme, uso civico dei media,…), interlocuzione (tavoli di concertazione, accordi di cooperazione, partnership), attivazione delle istituzioni (denunce e reclami, ..), gestione dei servizi , (ascolto e orientamento, accoglienza e accompagnamento, prossimità, personalizzazione, intervento comunitario, …) [23] .

Tra gli standard della qualità civica della democrazia troviamo:  

Procedurale --il riconoscimento (sociale o istituzionale) del potere di intervento dei cittadini ,     --trasparenza e accessibilità delle informazioni (ai documenti, alle situazioni),     --pari dignità degli interessi in gioco, -possibilità di influenza,    

Sostanziale --rafforzamento dei diritti (implementazione dei diritti esistenti, riconoscimento di nuovi diritti), --cura dei beni comuni (migliore protezione e manutenzione, estensione quantità beni tutelati, eguaglianza nell’accesso), --empowerment di soggetti in difficoltà occasionale o permanente (minore rischio per le persone, protezione legale e sociale di persone in difficoltà), Capacità di risposta (risultato) (politiche pubbliche istituzionali e societarie, mobilitazione di risorse, modifiche nelle prassi e negli atteggiamenti, tendenza all’equità nella distribuzione di risorse pubbliche e private) [24].

6.SUSSIDIARIETÀ E COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE

Si rilevi che collaborare per i beni comuni sottintende, per un’azione efficace, un impegno per il Bene Comune (dei residenti nel territorio considerato), con una visione multidimensionale, complessiva, condivisa, della vita associata, e un approccio di integrazione delle molteplici linee di possibile intervento. Si pensi al bene comune “salute”: per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di goderne con pienezza, occorre garantire condizioni minime di reddito, livelli adeguati di istruzione, un ambiente protetto. una qualità minima di vita urbana, che costituiscono componenti di una configurazione di Bene Comune.

Osservo come dalle indicazioni, ricordate in precedenza, e soprattutto dai riferimenti compiuti alla Dottrina Sociale della Chiesa, possano desumersi collegamenti del principio di sussidiarietà con i presupposti ed i caratteri dei processi di individuazione ed attuazione di una configurazione di bene comune per i residenti in un territorio. Mi riferisco in particolare ad una concezione dell’altro, della socialità, come ricchezza, ed alla necessaria presenza dei principali requisiti di un orientamento al bene comune, quali: -condivisione (di valori, obiettivi, risorse), -attenzione alle necessità ed ai meriti di ogni persona, -sviluppo di una relazionalità positiva (per la promozione della persona), -esercizio di una razionalità di tipo “relazionale”, -partecipazione (di tutti, per la natura di bene relazionale del bene comune) alla formazione ed all’attuazione delle decisioni che riguardano la comunità, -esercizio corretto della solidarietà e appunto della sussidiarietà. Cioè, tutti i principi e i valori della Dottrina Sociale della Chiesa.

Può supporsi cioè che la sussidiarietà occupi una posizione centrale in un processo orientato al bene comune, al vivere bene insieme, che riteniamo abbia appunto tra i suoi obiettivi primari quello di porre ogni cittadino nella condizione di poter esercitare autonomamente, al meglio, i principali diritti e doveri di cui è investito.   Sempre in tema di sussidiarietà, tengo a ricordarne, in chiusura, il presupposto antropologico: come sottolinea P. Donati, “ogni attore deve agire ponendo la massima attenzione ai bisogni dell’altro, e facendo quanto gli è possibile per sostenerlo in modo che possa raggiungere quel grado di autonomia che gli consenta di compiere bene il proprio compito…”.

In effetti si ritiene di poter sostenere, in linea con le indicazioni della Dottrina sociale della Chiesa, che il principio di sussidiarietà possa intendersi come un fondamento del processo di costruzione del bene comune. E può essere importante chiedersi come operare per il superamento delle difficoltà suddette, verso un’applicazione sempre più piena di questo principio..  

 

[1] F.Belletti, E’l’ora di riscoprire i corpi intermedi, Avvenire, 22/3/2018

[2] A. d’Avack, Introduzione alla sussidiarietà, in Il principio di sussidiarietà (a cura di), Rubbettino Editore, 2009, pp.9 segg.

[3] P.Donati e I.Colozzi, La sussidiarietà, Carocci, Roma, 2005

[4] P.Barucci e A.Magliulo, L’insegnamento economico e sociale della Chiesa (1891-1991), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1996, pp.80,113,149

[5] P.G.Carozza, “Sussidiarietà e sovranità negli ordinamenti sovranazionali”, in G.Vittadini (a cura di), Che cos’è la sussidiarietà, Guerini e Associati, 2007, pp.120-121

[6] G.Gangemi, “Democrazia, sussidiarietà e reti sul territorio”, in C.Donolo (a cura di), Il futuro delle politiche pubbliche, B.Mondadori, 2006, pp. 190 segg.

[7] P.G.Carrozza, Sussidiarietà … cit., pp. 115-117

[8] G.Vittadini, “Introduzione”, in G.Vittadini (a cura di), Che cos’è la sussidiarietà, op.cit., p.19

[9] E.Gianfrancesco, Sussidiarietà orizzontale e regioni: alla ricerca della prescrittività, Amministrazione in cammino, gennaio 2018

[10] A.Formica, La legge umbra sulla sussidiarietà orizzontale (L.R. 4/12/2006, n.16), federalismi.it, 2/4/2008

[11] ibidem, pp.3-4,7

[12] ibidem, pp.11-13

[13] ibidem, pp.10-11

[14]J.Dotti e A.Rapaccini, L’Italia di tutti, Vita e Pensiero, 2019, pp. 15-37

[15] ibidem, pp.53-55

[16] ibidem, pp.108-109

[17] Rapporto Labsus 2017, p.7

[18] Ibidem, pp.9-10

[19] Ibidem, p.13

[20] Ibidem, p.30

[21] Michele Sorice, Partecipazione democratica, Mondadori Università. 2019, pp. 87-89

[22] Ibidem, pp. 89, 108

[23] Ibidem, pp.116-117

[24] Ibidem, p.120